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24 ottobre 2012 - filiera agro-alimentare in allarme

14-09-2012 20:28 - Normativa
Decreto Liberalizzazioni articolo 62 Mario Monti Decreto Liberalizzazioni articolo 62 Mario Monti
Decreto attuativo dell´art. 62, Decreto Liberalizzazioni, in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari

Il Ministero delle politiche Agricole Alimentari e Forestali, di concerto con il Ministero per lo Sviluppo Economico, ha recentemente emanato il Decreto Attuativo delle disposizioni di cui all´articolo 62 del Decreto Legge 24 gennaio 2012 n.1, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24marzo 2012, n. 27 (Decreto Liberalizzazioni).

Il Decreto Liberalizzazioni, ha introdotto, inter alia, importanti novità quanto ai rapporti tra produttori e distributori all´interno della filiera agroalimentare. Le misure adottate,in via generale, sono volte a garantire una maggior trasparenza ed equilibrio contrattuale tra le parti, introducendo previsioni quali la certezza dei termini di pagamento, la formalizzazione per iscritto degli accordi, la formale messa al bando delle pratiche commerciali sleali di sovente esercitate nel settore.

L´art.1 del Decreto Attuativo, delinea l´ambito di applicazione delle disposizioni previste dall´art.62, ricomprendendovi:
  • i contratti che hanno ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli e alimentari, ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore finale;
  • le cessioni commerciali di prodotti agricoli ed alimentari consegnati in territorio italiano.

Restano esclusi dal campo di applicazione dell´art. 62:
  • i conferimenti a cooperative ed alle organizzazioni di produttori se gli imprenditori risultino soci delle stesse;
  • i conferimenti di prodotti ittici operati tra imprenditori ittici di cui all´articolo 4 del Decreto Legislativo 9 gennaio 2012, n. 4;
  • le cessioni istantanee con contestuale consegna e pagamento del prezzo concordato.

Quanto alla definizione di prodotti agricoli ed alimentari, il Decreto Attuativo, rispettivamente, richiama:
  • l´allegato I di cui all´articolo 38, comma 3, del Trattato sul funzionamento dell´Unione europea, il quale contiene in un dettagliato elenco di prodotti provenienti sia da azienda agricola, sia lavorati, quali carni e vini;
  • l´articolo 2 del regolamento CE n. 178/2002 in base al quale, per «alimento» (o «prodotto alimentare»,o «derrata alimentare») si intende "qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri umani" comprese bevande, gomme da masticare e sostanze varie, ivi considerata anche l´acqua, intenzionalmente incorporata negli alimenti.

Restano, pertanto, esclusi:
  • i mangimi;
  • gli animali vivi, salvo che siano preparati per l´immissione sul mercato ai fini del consumo umano;
  • i vegetali prima della raccolta;
  • i medicinali;
  • i cosmetici;
  • il tabacco ed i prodotti del tabacco;
  • le sostanze stupefacenti o psicotrope;
  • residui e contaminanti.

In definitiva, nella nozione di prodotto alimentare ai sensi del citato Regolamento CE n. 178, rientrano quindi iprodotti industriali finiti, i semilavorati, i prodotti agricoli(definiti anche "primari" - cioè quelli della terra dopo laraccolta), i prodotti di allevamento, di pesca e di caccia, con esclusione delle produzioni per uso domestico privato.

Una tra le previsioni più significative consiste nell´introduzione dell´obbligatorietà della forma scritta dei contratti di cessione dei prodotti agricoli ed alimentari, i quali, a pena di nullità, devono definire: la durata, la quantità, lecaratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, le modalità di consegna ed i termini di pagamento.

E´ opportuno sottolineare come, per forma scritta, sia dai ntendersi "qualsiasi forma di comunicazione scritta, anche elettronica o priva di sottoscrizione, trasmessa per via telematica o a mezzo telefax, avente la funzione di manifestare la volontà delle parti di costituire, regolare, trasferire o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale" avente ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli ed alimentari. In via esemplificativa, si può quindi agevolmente affermare cheuna fattura, un fax, scambi di comunicazioni e di ordini, un documento di trasporto o di consegna, rispettando il requisito della forma scritta da intendersi così come specificata nel Decreto Applicativo, siano mezzi idonei a costituire un valido contratto di cessione di prodotti alimentari ed agricoli qualora vi sia riportata la dicitura "assolve gli obblighi di cui all´art.62 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.27" e, al contempo, siano rinvenibili tutti i requisiti richiesti dalla norma.

Per quanto attiene ai pagamenti, alla luce di quanto previsto dal Decreto Applicativo, diviene rilevante la data di consegna della fattura. L´inizio del decorso del termine di pagamento, infatti, sarà calcolato a partire dall´ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura stessa; qualora poi, la fattura, non fosse idonea a garantire la certezza della data, sempre ai fini del decorso dei termini, si dovrà fare riferimento alla data di consegna dei prodotti. A tal proposito, l´articolo 5, comma terzo, del Decreto Applicativo precisa che "(...) la data di ricevimento della fattura è validamente certificata solo nel caso di consegna della fattura a mano, di invio a mezzo di raccomandata a.r., di posta elettronica certificata (PEC) o di impiego del sistema EDI (Electronic Data Interchange) o altro mezzo equivalente, come previsto dalla vigente normativa fiscale".

Nel caso in cui oggetto della cessione fossero prodotti per loro natura assoggettati a termini di pagamento diversi dai trenta giorni (ad es. per i prodotti non deteriorabili - termine a 60 giorni), si renderà necessaria l´emissione di fatture distinte.

Il mancato rispetto del termine di pagamento, comporterà l´immediata applicazione (non derogabile dalle parti) degli interessi legali di mora a favore del fornitore adempiente, a partire dal giorno successivo alla scadenza del termine stesso senza necessità di sollecito qualora il ritardo fosse imputabile al debitore. Nei confronti di quest´ultimo, èaltresì prevista una sanzione ricompresa tra i 500,00 ed i500.000,00 Euro.

Così definiti l´ambito di attuazione, l´oggetto, la forma ed i termini di pagamento, si rileva come il decreto introduca limiti territoriali alle previsioni di cui all´art. 62, circoscrivendone l´applicabilità alla cessione dei prodotti agricoli e alimentari la cui consegna avvenga in territorio italiano. Ne consegue, l´assenza di obblighi e tutele in capo al fornitore italiano che esporti all´estero restando, di contro, assoggettato alla disciplina in commento, colui che, invece, importi in Italia tali prodotti.

In ultimo, l´art. 4 del Decreto Attuativo ed il relativo allegato, disciplinano attentamente le pratiche commerciali sleali. Oltre ad essere elencate - e vietate - nel comma 2 dell´art. 62, il provvedimento specifica che rientranonella definizione di "condotta commerciale sleale", di cui alla lettera e) del comma 2 sopra menzionato, "le pratiche commerciali identificate dalla Commissione europea e dai rappresentanti della filiera agro-alimentare a livello comunitario nell´ambito del Forum di Alto livello per un migliore funzionamento della filiera alimentare (High level Forum for a better functioning of the food supply chain) approvate in data 29 novembre 2011."

Quanto all´allegato al Decreto Attuativo, esso identifica nel dettaglio i principi generali e specifici di buona prassi,fornendo una sorta di Codice Etico arricchito di una tabella in cui è possibile rinvenire alcuni esempi chiarificatori inmerito a quali pratiche possano ritenersi corrette e quali, invece, potrebbero essere sanzionabili in quanto sleali. Tra queste ultime rientra anche la richiesta dei c.d. "contributi di ingresso" normalmente richiesti dalla grande distribuzione ai propri fornitori.

In definitiva, il Decreto Attuativo, attualmente al vaglio del Consiglio di Stato, ha provveduto a dare certezza applicativa alla norma in commento, delineando i profili dell´art.62 che assurge a norma volta a ripristinare e tutelare la trasparenza all´interno della filiera agroalimentare anche attraverso la previsione di contratti scritti e tempi di pagamento certi.

Con questo articolo di legge, quindi, il Decreto Liberalizzazioni, si propone dunque di riequilibrare i rapporti di forza all´interno del sistema agroalimentare, tentando di riallineare produzione e distribuzione ed eliminando, o per lo meno, arginando, l´attuale rapporto di dipendenza dei primi dai secondi a favore di una maggiore interdipendenza oltre che di maggiori tutele per i fornitori.

(Filippo Zucchinelli - Federica Facchini)


fonte: http://www.pwc.com/it/it/services/tls/publications/newsletter.jhtml

Approfondimenti:






Documenti allegati
Effetti e sostenibilità dell´art.62 del decreco "liberalizzazioni"
Studio effettuato da DGM Consulting (http://www.dgmco.it/)
Fonte: http://www.retailwatch.it/retailwatch/media/CzechCities/GDO-report-III---Effetti-dell-art--62-copia.pdf
Attuazione articolo 62 Decreto Legge 24 gennaio 2012 n 1 recante disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari

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